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TITOLO I
Costituzione Durata
Articolo 1
Ai sensi delle disposizioni normative vigenti è
costituita un'Associazione de nominata “IRPACE
Onlus".
L'Associazione è regolata dalla normativa civilistica
in materia, nonché dal-le disposizioni dettate
per le Organizzazioni non lucrative di utilità
sociale - Onlus.
Articolo 2
La durata dell'Associazione è illimitata.
TITOLO II
Oggetto dell'Associazione
Articolo 3
L'Associazione non persegue fini di lucro ed intende
perseguire esclusivamente finalità di solidarietà
sociale; in particolare si occupa di assistenza sociale
e sociosanitaria degli esseri umani affetti da disagi
e patologie psicologiche e fisiche di difficile risoluzione.
Finalità di IRPACE è produrre e fornire
strumenti dialogici al fine di migliorare la qualità
dei rapporti medico/paziente in tutte le relazioni,
soprattutto quelle connotate da alto carico emotivo;
in tutte le condizioni, cioè, in cui l’efficacia
dell’intervento sanitario ha un alto rischio di
fallimento. L’azione suddetta è rivolta
sia nei confronti dei pazienti che delle istituzioni
sanitarie che si occupano della loro salute a prescindere
da ogni forma di discriminazione culturale, sociale,
politica, economica, professionale, religiosa, sessuale,
etnica, generazionale, sanitaria, formativa, linguistica
e per-sonale così come sancito all'art.3 della
Costituzione Italiana. La persona che inizia una terapia
per una malattia di difficile risoluzione entra, prima
che in uno spazio tecnico medico, in uno spazio emotivo
in cui si sente diversa, menomata, esasperando una condizione
che stimola paura e aggressività nei confronti
del mondo così detto “normale”.
Il centro sanitario, al quale si è affidata,
diventa il suo contenimento protettivo al quale delegare
la speranza della soluzione del proprio problema; in
tal senso, agli occhi del cliente, il sanitario viene
investito da eccessivi poteri guaritivi.
Compito dell’Associazione è cercare di
ridurre gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo
della persona umana anche in momenti tanto drammatici
da mettere in discussione il massimo bene: la salute
o perfino la vita. Contenere la frustrazione ed il dolore
che il sanitario subisce quando il suo intervento fallisce
fornendogli strumenti di dialogo tra sé e il
paziente, tra sé e la malattia. Per il perseguimento
del proprio oggetto sociale, l’Associazione potrà:
- sollecitare gli organi legislativi ed amministrativi
dello Stato, gli Enti Locali e le forze pubbliche, la
Comunità Europea e gli Organismi internazionali
affinché attuino il controllo sull'applicazione
e il rispetto delle leggi che tutelano le persone malate
ed i sanitari;
- collaborare con i predetti organismi per il conseguimento
dei risultati previsti;
- promuovere, a livello locale, nazionale e comunitario,
azioni e manifestazioni dirette a sensibilizzare l'opinione
pubblica sui valori e sui diritti propri della cultura
e della comune civiltà europea;
- promuovere e sostenere, a livello locale, nazionale
e comunitario, azioni e manifestazioni dirette a sensibilizzare
l'opinione pubblica sui problemi sorti dalle relazioni
medico/paziente quando essa ruota intorno a patologie
gravi e/o di difficile risoluzione;
- promuovere e sostenere, a livello locale, nazionale
e comunitario, azioni di sensibilizzazione e di educazione
mirate alle generazioni più giovani per l'acquisizione
di una cultura che dia il giusto valore alla malattia
ed alla morte anche in collaborazione con gli organismi
scolastici e formativi di ogni ordine e grado;
- promuovere e sostenere, a livello locale, nazionale
e comunitario, iniziative ed eventi per promuovere gli
scopi statutari attraverso le varie espressioni artistiche
e culturali;
- promuovere e sostenere interventi di e nella comunicazione
massmediale;
- partecipare ad iniziative e manifestazioni scientifiche,
politiche e culturali di rilevanza nazionale ed internazionale;
- promuovere e sostenere ricerche, studi, convegni,
seminari, forum, eventi ECM, e-learning ed ogni altra
attività di interesse culturale, sociale, politico,
educativo e formativo per la promozione dei diritti
e la tutela della dignità umana degli attori
della relazione centrata sulla salute;
- promuovere la pubblicazione di libri, opere, ricerche,
notiziari et similia;
- promuovere e sostenere la creazione e realizzazione
di comunicazioni multimediali a livello internazionale,
per la diffusione dell'informazione sulle attività
associative e sulle tematiche connesse con i fini istitutivi,
nonché la creazione di un forum di dibattito
sulle predette tematiche;
- gestire autonomamente, o in regime di convenzione
con Enti pubblici, o in partnership con organismi del
privato sociale, servizi di consulenza rivolti a clienti
quali pazienti, sanitari;
- attivare la progettazione, la programmazione e la
realizzazione di progetti e di inter-venti tesi
all'assistenza e al sostegno del paziente e del medico
nell'ambito di programmi di finanziamento a livello
internazionale, comunitario, nazionale e territoriale;
- acquisire strutture da destinare a servizi, laboratori
di ricerca, in funzione del sostegno e della rea-lizzazione
di progetti di integrazione e sviluppo sui temi associativi;
- mettere a disposizione le strutture di cui al punto
precedente, per la valorizzazione di progetti realizzati
dall'Associazione o da altri organismi che abbiano finalità
comuni o per progetti in partnership;
- promuovere e sostenere, a livello locale, nazionale
e comunitario, interventi di formazione;
- promuovere e sostenere, anche con borse di studio,
la realizzazione di tesi di laurea su temi inerenti
lo sviluppo e l’evoluzione della gestione della
salute, in collaborazione con Università, Istituti
di studio e ricerca scientifica e tecnologica;
- svolgere azioni con Istituzioni ed Aziende a sostegno
del miglioramento della relazione medico/paziente e
quindi della qualità di vita di entrambi;
- promuovere e sostenere contatti e azioni di cooperazione
con altre Associazioni vigenti nei Paesi dell'Unione
Europea, che abbiano scopi sociali similari alle finalità
dell'Associazione.
- promuovere e sostenere l’aggiornamento scientifico
e tecnologico delle risorse umane e non coinvolte nell’Associazione
in rispetto dei fini statutari.
E' fatto divieto all'Associazione di svolgere attività
diverse da quelle menzionate ad eccezione di quelle
ad esse direttamente connesse ai sensi di legge, ivi
comprese quelle accessorie per natura a quelle statutarie
istituzionali, in quanto integrative delle stesse.
Nell'esercizio delle attività istituzionali e
di quelle connesse, l'Associazione potrà agire
in paral-lelo con le organizzazioni similari esistenti
e costituende, al fine di meglio garantire la tutela
delle pari opportunità tra sanitari e pazienti.
L'Associazione potrà infine dirigere la propria
attività anche a persone che non versino in condizione
di svantaggio, soprattutto quando ciò permetta
o comunque favorisca la tutela degli scopi statutari.
L'esercizio di attività sprovviste del carattere
solidaristico è consentito nei limiti previsti
dalla legislazione tributaria, al fine di conservare
la qualificazione di organizzazione non lucrativa di
utilità so-ciale.
Nell'esercizio delle proprie attività istituzionali
e connesse, l'Associazione potrà deliberare l'affiliazione
ad organismi, con i quali ricercare momenti di confronto
e di collaborazione, al fine di un più proficuo
impegno nella realizzazione di attività e iniziative
comuni, che permettano il miglior conseguimento dell'oggetto
sociale.
TITOLO III
Sedi
Articolo 4
L'Associazione ha la sede legale in Roma, Largo dei
Librari 89 e potrà istituire sedi secondarie
per l'esercizio delle attività statutarie sia
in Italia che all'estero.
Eventuali sedi amministrative dislocate sul territorio
nazionale ed internazionale possono essere istituite
per volontà del Consiglio Direttivo.
TITOLO IV
Risorse economiche
Articolo 5
Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite
da:
- quote associative;
- contributi degli aderenti e dei privati;
- contributi pubblici;
- contributi provenienti da organismi a carattere comunitario
ed internazionale;
- donazioni e lasciti testamentari;
- entrate provenienti dall'esercizio di attività
istituzionali e di quelle ad esse connesse;
- entrate provenienti dall'esercizio di attività
commerciali indirizzati alla raccolta di liquidità
necessaria a raggiungere gli obbiettivi dell’associazione.
- ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo
sociale nel rispetto della legislazione vigente.
È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto,
di utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve
o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno
che la destinazione o la distribuzione non siano imposte
per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus
che per legge, statuto o regolamento facciano parte
della medesima ed unitaria struttura.
L'Associazione si impegna a destinare gli eventuali
utili o gli avanzi della gestione per la realizzazione
delle attività istituzionali e di quelle ad esse
direttamente connesse.
Articolo 6
L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre
di ogni anno.
TITOLO V
Organi Sociali
Articolo 7
L'Assemblea
Tutte le cariche elettive sono gratuite ad eccezione
di rimborso spese per attività inerenti all’Associazione
E' comunque fatta salva la possibilità per l'Associazione
di avvalersi della collaborazione di personale dipendente.
L’Assemblea è l’organo più
alto dell’Associazione. Essa deve essere convocata
quando gli interessi dell’Associazione lo rendano
necessario o, entro due mesi, quando ne è fatta
formale richiesta, motivata e scritta, da almeno un
quinto dei soci. Il Consiglio Direttivo ha il compito
di convocare l’As-semblea almeno una volta l’anno
per l’approvazione del bilancio entro quattro
mesi dalla chiusura del precedente anno associativo.
Il Consiglio Direttivo deve affiggere la convocazione
dell’Assemblea presso la sede sociale con indicazione
dell’ordine del giorno almeno otto giorni prima
della riunione, ovvero in caso d'urgenza al-meno due
giorni prima della riunione.
Tutti i soci maggiori d’età hanno gli stessi
diritti di voto e di essere eletti alle cariche in-terne
all’Associazione; ciascuno dei soci così
individuato ha diritto ad un solo voto per ogni singola
vota-zione.
L’Assemblea ordinaria nomina gli organi sociali
(fatta eccezione per il Responsabile del Comitato Regionale
che viene nominato dagli iscritti al Comitato Regionale
stesso) e approva annualmente il bilancio.
Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono
prese a maggioranza dei voti e con la presenza di almeno
la metà dei soci. In seconda convocazione le
deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli
intervenuti.
L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello
statuto, sullo scioglimento dell’Associazione,
sulla devoluzione del patrimonio sociale e sugli atti
dispositivi del patrimonio immobiliare.
Le deliberazioni dell’Assemblea straordinaria,
in prima convocazione, sono prese a maggioranza dei
voti e con la presenza di almeno la metà dei
soci, in seconda convocazione a maggioranza dei voti.
E’ ammesso farsi rappresentare da altro socio
conferendo la delega in forma libera ma per iscritto;
ciascun socio non può rappresentare più
di due altri soci.
Le delibere dell’Assemblea devono essere trascritte
in verbale sottoscritto dal presidente dell’Assemblea,
nominato di volta in volta dall’Assemblea su proposta
del Consiglio Direttivo, da un socio che funga da segretario.
Articolo 8
Il Consiglio Direttivo
L'Associazione è amministrata da un Consiglio
Direttivo composto da un numero di tre componenti scelti
dall'Assemblea fra i soci maggiorenni; il primo Consiglio
Direttivo viene nominato in sede di atto costitutivo
ed esclusivamente in tale sede possono essere nominati
quali componenti del Consiglio Direttivo stesso non
Soci.
Il Consiglio elegge tra i suoi membri: un Presidente,
il Vice Presidente, il Segretario/Tesoriere.
I membri del Consiglio Direttivo durano in carica fino
a revoca o dimissioni, fatta eccezione per il Presidente
che dura in carica per il periodo stabilito in sede
di nomina. Il Consiglio Direttivo si riunisce quando
il Presidente nazionale ne ravvisi l'opportunità
e delibera a maggioranza dei membri presenti; in caso
di parità dei voti prevarrà il voto del
Presidente nazionale. La convocazione deve essere fatta
a mezzo lettera raccomandata, anche a mano, o tele-fax,
o posta elettronica con un preavviso di almeno due giorni.
Il Consiglio Direttivo:
- attua la linea associativa deliberata dall'Assemblea:
- realizza gli scopi dell'Associazione impartendo le
direttive alle eventuali sedi esterne;
- controlla l'attività delle eventuali sedi esterne,
redige annualmente il bilancio preventivo e consultivo
dell'Associazione entro quattro mesi dalla chiusura
dell’esercizio e lo sottopone all’assemblea
dei soci;
- adotta tutti i provvedimenti necessari per il buon
funzionamento dell'Associazione.
Articolo 9
Il Presidente - Il Segretario/Tesoriere
Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione
di fronte ai terzi ed in giudizio e provvede all'esecuzione
delle delibere del Consiglio nazionale. In caso di assenza
o di impedimento è sostituito dal Vice Presidente.
Il Segretario/Tesoriere collabora alla realizzazione
delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, provvede
alla tenuta ed alla conservazione dei documenti e dei
libri dell'Associazione, provvede alla tenuta ed alla
rendicontazione contabile dell'Associazione.
Articolo 10
Il numero dei soci è illimitato. Possono far
parte dell'Associazione tutti i cittadini italiani o
stranieri residenti e non residenti nel territorio dello
Stato, le persone giuridiche, gli enti e le associazioni
che diano pieno affidamento per l'attuazione dei programmi
statutari e che condividano le ispirazioni di fondo
che animano l'Associazione.
L'adesione all'Associazione è volontaria ed avviene,
previa presenta-zione di domanda scrit-ta al Consiglio
Direttivo indicando le generalità e la residenza
e/o domicilio oltre all'espressa volontà di far
parte dell'Associazione, previo versamento della quota
associativa, di accettare il presente statuto e gli
eventuali regolamenti di attuazione approvati dall'assemblea
dei soci, nonché di accettare le delibere degli
organi sociali assunte in conformità alla disposizioni
statutarie.
Articolo 11
Tutti i soci hanno il diritto di partecipare a tutte
le manifestazioni ed alle attività dell’Associazione.
Ciascun socio ha diritto di partecipazione e di voto
in seno dell'Assemblea, anche per l'approvazione e le
modificazioni dello statuto e degli eventuali regolamenti,
e può liberamente candidarsi ed essere votato
in occasione della nomina e del rinnovo delle cariche
sociali.
Tutti i soci sono tenuti:
- all'osservanza del presente statuto e degli eventuali
regolamenti nonché di tutte le delibere assunte
dagli organi sociali nel rispetto delle disposizioni
statutarie;
- a frequentare l'Associazione collaborando con gli
organi sociali per la realizzazione delle finalità
associative;
- a mantenere comportamenti cordiali ed amichevoli all'interno
dei locali dell'Associazione ed a non attuare iniziative
che si rivelino in contrasto con le ispirazioni che
ne animano l'attività.
- al pagamento della quota associativa annuale e delle
altre quote richieste per la partecipazione a determinate
iniziative secondo modalità ed i termini fissati
dal Consiglio Direttivo.
Articolo 12
Le domande scritte di ammissione dirette al Consiglio
Direttivo dell'Associazione, costituiscono la prima
condizione per l'ottenimento della qualifica di socio,
ma non danno diritto ad alcun reclamo da parte dell'interessato,
ove vengano respinte, purché il diniego sia debitamente
motivato.
Il vincolo associativo che lega l'Associazione al socio
può sciogliersi, limitatamente a ciascun associato,
per recesso, decadenza, esclusione e decesso.
Il recesso è sempre ammesso, purché il
socio lo comunichi per iscritto al Consiglio Direttivo
prima della chiusura dell' anno in corso.
Ove tale termine non venga rispettato, il recesso non
spiegherà i suoi effetti ed il socio sarà
tenuto a corrispondere la quota associativa anche per
l'anno successivo. La decadenza del socio è accertata
e pronunciata dal Consiglio Direttivo, nei casi stabiliti
per legge o quando vengano meno i requisiti per l'assunzione
di qualifica di socio. Il socio deve essere preventivamente
informato dal Consiglio Direttivo, ove venga dichiarato
decaduto, mediante lettera raccomandata.
Oltre che nei casi previsti dalla legge, l'esclusione
del socio è decisa dal Consiglio Direttivo per
comportamento contrastante, a giudizio del Consiglio
Direttivo, con gli scopi dell'Associazione.
L'esclusione è decisa dal Consiglio Direttivo
e deve essere comunicata all'interessato mediante lettera
raccomandata. Contro la predetta decisione è
ammesso ricorso del socio, entro un mese dal ricevi-mento
della comunicazione del provvedimento.
In qualsiasi caso di cessazione del vincolo associativo,
il socio non può chiedere il rimborso della quota
associativa già versata e neppure una parte del
patrimonio dell'Associazione.
TITOLO VI
Scioglimento e liquidazione
Articolo 13
In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea
in seduta straordina-ria deve nominare i liquidatori
scegliendoli preferibilmente fra i soci, nonché
stabilire le modalità della liquidazione.
L'Assemblea che delibera lo scioglimento dovrà
altresì prevedere la devoluzione del patrimonio
residuo ad altre organizzazioni non lucrative di utilità
sociale o a fini di pubblica utilità, sentito
l'organismo di controllo di cui all'art.3 comma 190
della Legge 23 dicembre 1996 n.662, salvo che una diversa
destinazione non sia imposta per legge.
TITOLO VII
Disposizioni generali e transitorie
Articolo 14
L'Associazione si impegna ad usare nella denominazione
e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta
al pubblico, la locuzione "organizzazione non lucrativa
di utilità sociale" o l'acronimo "ONLUS".
Articolo 15
Per quanto non previsto dal presente statuto valgono
le disposizioni materia.
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